Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge reca norme per tutte le nuove costruzioni e i nuovi impianti concernenti le strutture di residenza collettiva o di grande affluenza, individuati dal comma 2, ai fini della prevenzione e del controllo delle infezioni da legionella.
      2. Gli ospedali pubblici e privati, gli istituti scientifici con personalità giuridica di diritto pubblico e privato, le case di cura, le residenze sanitarie per anziani e comunque tutte le strutture autorizzate ad attività di ricovero, di day hospital o di day surgery nonché gli stabilimenti termali, le piscine, le palestre, i centri di benessere, i centri commerciali, gli alberghi, i teatri, i padiglioni fieristici, gli aeroporti, i cinema, e comunque tutte le strutture di residenza collettiva o di grande affluenza di pubblico, hanno l'obbligo di adeguare i loro impianti idrici e di climatizzazione alle disposizioni della presente legge entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della medesima.